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ALCUNE INFORMAZIONI SULLA PRESCRIVIBILITÀ DEGLI AUSILI
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Cosa si prescrive: il Nomenclatore Tariffario
La prescrivibilità degli ausilî tramite i Servizio Sanitario Nazionale è regolata dal Decreto Ministeriale 27 Agosto 1999, n. 332, più noto come Nomenclatore Tariffario. Il Nomenclatore Tariffario è il prontuario che elenca le tipologie di ausilî e protesi che possono essere forniti con una copertura totale o parziale della spesa da parte delle Aziende Sanitarie Locali.
Per la prescrizione degli ausili elettronici e informatici si possono utilizzare le seguenti tipologie previste dal Nomenclatore:
Codice |
Descrizione |
21.42.06.003 |
Comunicatore Simbolico / 16 Caselle
“Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi […]
Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità variabile
Memoria: 10 caselle”
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21.42.06.006 |
Comunicatore Simbolico / 100 Caselle
“Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle. La comunicazione avviene per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi […]. Caratteristiche principali:
Modalità di scansione lineare e multidirezionale a velocità variabile.
Area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle
Memoria: 50 caselle
Interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale.”
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21.15.09.003 |
Comunicatore Alfabetico
“Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale.
Macchina per scrivere elettrica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell’alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto.”
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Queste descrizioni risalgono però al 1990 e si riferiscono ad ausilî di comunicazione obsoleti; quando vennero redatte, infatti, quelle tipologie corrispondevano agli unici tre ausilî elettronici che avevano trovato una discreta diffusione in Italia.
Gli strumenti informatici come le tastiere speciali e il software in quegli anni erano pochissimi e ancora per lo più sconosciuti. Vediamo quindi come sia possibile prescrivere attraverso il Nomenclatore i tanti ausili elettronici offerti oggi dal mercato.
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Come si prescrive: la riconducibilità
Le prescrizioni possono essere effettuate mediante il criterio di “riconducibilità”. L’articolo 1 comma 5 del Decreto, infatti, recita:
“Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore [...] ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale [...] l’Azienda USL di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore al prezzo determinato dalla stessa Azienda per il dispositivo incluso nel Nomencatore e corrispondente a quello erogato”.
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Significa che:
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non sono le case produttrici a definire la riconducibilità di un ausilio a questo o quel codice: è il medico prescrittore a stabilirlo, valutando l’ausilio in relazione ad un particolare utente e all’uso funzionale che ne verrà fatto;
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la quota pagata dal Servizio Sanitario Nazionale corrisponderà al prezzo previsto per il codice del Nomenclatore indicato nella prescrizione; perciò, se il prezzo dell’ausilio è superiore, la differenza è a carico dell’utente.
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Vediamo ora un paio di esempi.
Il medico ha prescritto ad un utente l’ausilio di comunicazione Lightwriter utilizzando la seguente dicitura: “Ausilio per la comunicazione Lightwriter SL-5 riconducibile a Comunicatore Alfabetico, codice 21.15.09.003”
Il medico ha prescritto ad un bambino alcuni materiali per il gioco e la comunicazione usando questa dicitura: “Ausilio di comunicazione BigMack, cavetto adattatore per giocattoli, adattatore Switch Latch and Timer, il tutto riconducibile a Comunicatore Simbolico versione 16 caselle, codice 21.42.06.003”
In alcuni casi, però, l’evoluzione del mercato ha messo a disposizione strumenti che, per tipologia e classe di prezzo, risultano difficilmente incasellabili nei tre codici descritti. Come si fa in questi casi?
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Come si prescrive: i casi particolari
In alternativa alla modalità precedente, la prescrizione può essere effettuata senza alcun vincolo di riconducibilità né limite di spesa. L’articolo 1 comma 6 del Decreto recita infatti:
“In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’Azienda USL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore [...]”
L’unico vincolo in questi casi è che l’utente abbia una invalidità certificata del 100% e che le sue condizioni giustifichino il ricorso ad una procedura speciale. E’ il caso, ad esempio, delle situazioni di particolare gravità in età evolutiva o di persone affette da patologie come la sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) per le quali debbono essere forniti con tempestività ausilî ad alta tecnologia..
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Chi prescrive
Le prescrizioni possono essere effettuate:
“[...] da un medico specialista del S.S.N., dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità [...]”
ovvero da un medico prescrittore abilitato allo svolgimento di questa funzione. Perciò, non tutti i medici specialisti possono redigere prescrizioni, ma soltanto quelli in possesso di una abilitazione specifica. |
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